"Prezioso contributo di Canottaggio Magazine per il remo nazionale. I tradizionali carrelli andranno in pensione, costringendo le società ad adeguarsi immediatamente. Riportiamo la notizia ringraziando Pino Lattanzi e lo staff che ha interpretato la nuova normativa, anche il remo lombardo resta in attesa con la speranza di riscontrare interventi positivi".

Vecchio carrello addio!

di Pino Lattanzi

"La massima lunghezza del complesso veicolare di m. 18,75, prevista dall’art. 61 C.d.S., può essere raggiunta solo quando siano rispettate le condizioni di cui all’art. 217 del Reg. Es. al C.d.S. relative all’inscrivibilità in curva dei veicoli. Qualora tali condizioni non siano rispettate la massima lunghezza del convoglio sarà di m.18. Per quanto attiene la sporgenza anteriore, questa è ammessa solo per il veicolo trainato e mai per il veicolo trainante e purché rientri nella fascia d’ingombro del complesso veicolare". Sono le conclusioni della nota n.300/A/1/36612/108/5/1 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia Stradale con oggetto "Trasporto imbarcazioni di canottaggio".

Forse il linguaggio tecnico di questa nota informativa potrà sembrare oscuro ai più, ma il vecchio detto che recita "la legge non ammette ignoranza" impone una disanima approfondita della questione. Una volta, in partenza per la Vogalonga di Venezia si trainavano, tra l’abilità del conducente e l’incoscienza di tutti, un otto yole sul piano più alto e con la prua che arrivava fino alla metà posteriore del pulmino di traino, due K4 affiancati, poi, nel piano di mezzo, due 4 yole, nel piano di base un doppio canoino, un canoino e due K1 ed i remi di tutte le imbarcazioni. A vedere simili manufatti si rimaneva orgogliosi per la perizia di utilizzare ogni minimo spazio: era bello accontentare il Circolo vicino e la logica prevalente era quella di "aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più". Quindi si partiva con l’intento di un viaggio veloce e in compagnia.

A Roma "Santa Pupa" ha protetto i canottieri per decenni. A parte qualche piccolo incidente che finiva nelle cronache dei "mi ricordo una volta…" tutto andava bene. Ora simili cose non sono più consentite e con il senno "di poi" occorre aggiungere …e per fortuna! Le regole sono cambiate completamente ed i controlli sono sempre più pressanti perché la sicurezza è un bene prezioso per tutti. Con l’aiuto di Maurizio Ustolin e Marco Massai dell’ANAC e la preziosa consulenza dell’Avv. Stefano Mossino, Presidente del Comitato regionale Piemonte, abbiamo cercato di dipanare la nota della Polizia Stradale. Partendo dal presupposto che le imbarcazioni da regata sono generalmente trasportate con carrelli omologati (lettera f dell’art.56 del Codice della Strada), occorre analizzare una serie di questioni sul modo di caricare.

In primo luogo la questione della "sagoma limite": l’art. 164 comma 2 del C.d.S prescrive: "il carico non deve sporgere longitudinalmente dalla parte posteriore del veicolo oltre i tre decimi della lunghezza del veicolo stesso". Il Regolamento di esecuzione, però, precisa che motrice e rimorchio costituiscono un'unica unità di autotreni, per cui "lo sbalzo" posteriore non deve superare i tre decimi dell’intera lunghezza di questo autotreno (autoveicolo + rimorchio). Occorre dire, a questo proposito che il legislatore ha previsto specificamente il trasporto delle barche lunghe di canottaggio e degli alianti per il volo a vela. Sono trasporti leggeri e lunghi, ma la norma li contiene tutti quando afferma che lo stesso autotreno non può superare la lunghezza massima di 18,75 metri (art.61 C.d.S.). Diversamente tale trasporto è considerato eccezionale (art. 10 C.d.S.).

La prima cosa che può sorprendere, fino a questo punto, è quella di sentirsi definire autotreni: ebbene sì noi canottieri quando ci rechiamo su un campo di regata siamo dei comuni trasportatori per questo abbiamo bisogno della patente E (BE, CE, DE). La differenza con i famosi TIR è il peso inferiore e il numero degli assi. Occhio quindi ai cartelli stradali quando danno indicazione di divieto o di obbligo per autotreni, autoarticolati, autosnodati: rientriamo nella stessa categoria, anzi attenzione massima in autostrada, in modo particolare quelle con il sistema di rilevamento velocità denominato TUTOR. Arrivano multe a raffica ogni qualvolta si superano gli 80 (dico ottanta) chilometri/ora. Provare per credere! Continuando la nostra disquisizione occorre prendere in esame la questione della barca che sporge anteriormente. Tutti noi carichiamo l’otto o i quattro facendo in modo che le prue si sovrappongano al pulmino, anzi spessissimo mettiamo un rialzo per evitare che nelle salite la parte anteriore delle nostre imbarcazioni vada a cozzare sul tetto della motrice.

A questo proposito se ne vedono di belle: travi di legno tenute con nastro adesivo, prue in alto in barba ad ogni azione aerodinamica, insomma la fantasia degli appassionati del remo non ha fine pur di arrivare a Piediluco, Varese, Sabaudia, San Miniato, Piana degli Albanesi, ecc. mettere le barche in acqua e "…a posto, pronti, via!". La barca non può sporgere oltre la sagoma del rimorchio, il Regolamento (art. 217 comma 1) è chiaro: "ogni veicolo a motore o complesso di veicoli - è il nostro caso(NdR)-, compreso il relativo carico, deve potersi inscrivere in una corona circolare (fascia d’ingombro) di raggio esterno 12,50 m. e raggio interno 5,30 m. Per i complessi di veicoli deve, inoltre, essere verificata la condizione di iscrizione del complesso entro la zona racchiusa dalla curva di minor raggio descritta dal veicolo, trattore, nonché la possibilità di transito su curve altimetriche della superficie stradale".

Tutto chiaro? E’ mai possibile che dopo avere sistemato le nostre barche occorra il compasso per vedere se tutto è in regola? In realtà ci sono regole molto semplici da eseguire: in primo luogo osserviamo il nostro autotreno e verifichiamo che nessuna imbarcazione abbia la prua sopra il pulmino, in secondo luogo, sterzando verifichiamo che le punte non sporgano dal nostro complesso motrice-rimorchio. Chi ha una certa esperienza nella guida sa perfettamente i danni che si fanno andando a cozzare con le parti anteriori delle nostre imbarcazioni. In terzo luogo verificare, sempre nella sterzata, le sporgenze dello sbalzo posteriore. Se le imbarcazioni sono perfettamente centrate, nei limiti della sporgenza, e soprattutto se sono caricate sui nuovi carrelli che prevedono tutte queste cose, andate tranquilli. A proposito del carico un’ultima annotazione: l’altezza massima del nostro autotreno non deve superare i 4 metri (art. 61 C.d.S.).

Tralasciando ad altra occasione la questione della "massa limite" concludiamo con le note dolenti: cosa succede in caso di inosservanza? Tranquilli, c’è il ritiro della patente per 6 mesi, multa e sequestro del mezzo. Ed in caso di incidente? Ancora più tranquilli: l’assicurazione non paga, e il risarcimento dei danni va diviso "in solido" tra conducente e proprietario del veicolo. In questo caso anche i Presidenti di società sono avvertiti. "So cartacce!" si dice dalle mie parti, ma l’unione fa la forza. Sarebbe importante far partire l’operazione "rottamazione carrelli": solo nel Lazio le società in regola sono due su 19, forse si possono avere promozioni e sconti se ci si presenta compatti.